Gli autotrasportatori che effettuano attività di movimentazione merci su strada per conto terzi (e dunque non in conto proprio) effettuano attività d’impresa regolamentata da una normativa specifica.

Informazioni pratiche

Il regolamento che norma il trasporto merci conto terzi mediante autoveicoli e rimorchi, a fronte di un corrispettivo, è riconducibile al Regolamento Europeo (CE) n. 1701/2009 e dalla Legge n. 35 del 4/04/2012 e successive disposizioni applicate.

Chiunque operi nel settore del trasporto merci conto terzi in qualità di trasportatore (persona fisica, giuridica o associazione, con o senza scopo di lucro, di natura privata o pubblica) è soggetto alla disciplina del DLG n. 395/2000.

In base alla tipologia di carico dell’automezzo, è previsto il rispetto di uno o più dei seguenti criteri.

  • Idoneità morale (onorabilità)
  • Idoneità professionale
  • Capacità finanziaria

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate o senza limiti ponderali (di peso) devono rispettare tutti e tre i requisiti.

Per le imprese di Autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate il requisito da rispettare è solo quello della Onorabilità.

I requisiti devono essere validi al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e permanere per tutta la durata del periodo di iscrizione.

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